L’infortunio sul lavoro è uno degli eventi più delicati nella vita professionale di un lavoratore.
Come la malattia, interrompe la normale attività lavorativa, ma con una differenza importante: qui entra in gioco un danno legato direttamente all’attività stessa, e quindi la responsabilità dell’impresa e la tutela assicurativa dell’INAIL.
La legge cerca ancora una volta un equilibrio tra due esigenze: proteggere la salute del lavoratore e garantire la continuità dell’attività aziendale, stabilendo diritti e doveri precisi per entrambe le parti.
La tutela costituzionale e la base normativa
Anche in questo caso, la Costituzione rappresenta il punto di partenza:
• l’art. 32 tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo;
• l’art. 38 garantisce che il lavoratore abbia diritto al mantenimento e al sostegno economico in caso di infortunio o invalidità.
A livello ordinario, le norme di riferimento sono:
• il D.P.R. 1124/1965 (Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), modificato ed integrato dal D.Lgs 38/2000, istitutivo dell’indennizzo per danno biologico, nella forma una tantum (per riduzioni dal 6 al 15%) e nella forma di rendita mensile (per riduzioni dal 16% in poi);
• l’art. 2087 del Codice Civile, come modificato ed integrato dal D.Lgs 626/94 e dal D.Lgs 81/08, che impongono al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Cosa si intende per infortunio sul lavoro
Secondo l’INAIL, è infortunio sul lavoro ogni evento che:
- avvenga in occasione di lavoro;
- causi una lesione fisica o psichica;
- comporti un’inabilità temporanea o permanente, fino alla morte del lavoratore.
Rientrano nella tutela anche gli infortuni in itinere, cioè quelli avvenuti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in presenza di determinate condizioni.
La casistica: l’infortunio in itinere
Si parla di infortunio in itinere quando il lavoratore subisce un incidente nel tragitto tra casa e luogo di lavoro, o tra un luogo di lavoro e un altro, o tra il luogo di lavoro e quello di consumazione del pasto (se non è disponibile una mensa aziendale).
Affinché l’evento sia riconosciuto dall’INAIL come infortunio sul lavoro, devono sussistere tre condizioni:
- Connessione con l’attività lavorativa – il tragitto deve essere funzionale al lavoro, non dettato da esigenze personali;
- Normalità del percorso – il percorso deve essere quello abituale e più breve; deviazioni o interruzioni non giustificate possono escludere la copertura;
- Uso di mezzo idoneo e necessario – se il lavoratore utilizza un mezzo privato, deve dimostrare che era necessario (ad esempio per assenza di mezzi pubblici).
📌 Esempio pratico:
Un dipendente che, recandosi al lavoro in auto, subisce un incidente stradale lungo il percorso abituale casa–ufficio, ha diritto alla copertura INAIL.
Se però devia per fare spese personali o visite non urgenti, l’infortunio non viene riconosciuto come “in itinere”.
La Cassazione ha più volte confermato questi principi, sottolineando che l’uso del mezzo privato è coperto solo se giustificato da effettive esigenze (Cass. n. 15056/2021).
Cosa deve fare il lavoratore
In caso di infortunio, il lavoratore deve:
• informare immediatamente il datore di lavoro, anche tramite colleghi o familiari;
• recarsi al pronto soccorso o dal medico, che rilascia il certificato di infortunio;
• assicurarsi che il medico invii il certificato all’INAIL in via telematica.
Durante il periodo di assenza, il lavoratore:
• ha diritto all’indennità INAIL (che copre la retribuzione giornaliera in proporzione all’inabilità);
• conserva il posto di lavoro per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta;
• deve rispettare le prescrizioni mediche e non svolgere attività incompatibili con il recupero.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo di:
• denunciare l’infortunio all’INAIL entro due giorni da quando ne ha avuto notizia, se l’evento comporta un’assenza superiore a tre giorni;
• collaborare con l’INAIL nella ricostruzione dell’evento;
• adottare misure di prevenzione e sicurezza adeguate, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Se l’infortunio è dovuto a una violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme antinfortunistiche o alla mancata vigilanza affinché anche il lavoratore vi si attenga scrupolosamente, indossando i DPI ed osservando le disposizioni collettive di sicurezza, il primo può essere chiamato a rispondere civilmente e penalmente della lesione (Cass. civ. n. 13518/2018), corrispondendo il danno differenziale, che integrerà l’indennizzo INAIL. E difatti, l’Istituto corrisponderà, oltre all’indennità giornaliera per inabilità assoluta temporanea e, in ipotesi di lesione permanente, oltre alla rendita mensile di natura patrimoniale, anche il danno biologico (dal 6% in su). Il datore di lavoro, quindi, in ipotesi di propria responsabilità nella produzione della lesione, corrisponderà il danno differenziale, pari alla differenza, appunto, tra il danno calcolato coi criteri civilistici ed il danno biologico corrisposto dall’INAIL, in ragione del D.Lgs 38/2000;
Quando l’infortunio incide sul rapporto di lavoro
Come per la malattia, l’infortunio sospende la prestazione lavorativa senza interrompere il rapporto.
Durante questo periodo, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente, salvo giusta causa o giustificato motivo non legato all’infortunio.
Una volta concluso il periodo di inabilità, il lavoratore ha diritto a rientrare in servizio.
Se però l’infortunio comporta un’inidoneità permanente alla mansione, l’azienda dovrà valutare un possibile ricollocamento, oppure, in mancanza, potrà procedere al recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.), come chiarito anche dalla Cassazione (sent. n. 9467/2021).
Un sistema di garanzie reciproche
La disciplina degli infortuni sul lavoro, come quella della malattia, si fonda su un principio di reciproca lealtà.
Il lavoratore è tutelato nel reddito e nella salute; il datore di lavoro ha il diritto – ma anche il dovere – di organizzare l’attività nel rispetto della sicurezza e della dignità dei dipendenti.
Conclusione
L’infortunio sul lavoro, compreso quello avvenuto durante il tragitto casa–lavoro, non è solo un evento medico, ma un fatto giuridico che coinvolge diritti, doveri e responsabilità.
Gestirlo correttamente, nel rispetto della normativa, evita conflitti e protegge entrambe le parti.
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